Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si fonda sulla considerazione che la legge 4 aprile 2005, n. 47 (Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati) e la successiva legge 21 dicembre 2005, n. 270, hanno avuto il merito di realizzare un non facile contemperamento del sistema maggioritario con quello proporzionale, entrambi indispensabili in una moderna democrazia. Il primo, infatti, con l'attribuzione di un premio di maggioranza al raggruppamento politico che ha ottenuto il maggior numero di voti, consente la governabilità del Paese, ponendo l'esecutivo in grado di realizzare, con determinazione ed efficacia, la propria linea politica; il secondo consente che siano rappresentati in Parlamento anche i partiti politici ed i gruppi organizzati «minori», favorendo così una più larga partecipazione popolare. Ogni elettore, infatti, può scegliere tra i partiti ed i gruppi politici concorrenti, quello che più rappresenta le sue aspettative, le sue aspirazioni, la sua visione politica. Ciò nonostante le leggi n. 47 del 2005 e n. 270 del 2005 non possono essere considerate delle buone leggi. Infatti, togliendo la possibilità di scegliere, attraverso il voto di preferenza il candidato più rispondente al suo ideale politico, l'elettore è stato espropriato di un diritto da sempre riconosciutogli, in forme più o meno estese, conferendolo, in sua vece, in un Paese in cui, a differenza di altre moderne democrazie, i

 

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candidati non sono scelti con le cosiddette elezioni «primarie» o con altri metodi partecipativi, alle burocrazie dei partiti o dei movimenti politici. Burocrazie, in definitiva, arbitre di compilare liste di candidati e ordini di preferenze nelle liste (da cui attualmente sicuramente dipende la conoscenza in anticipo dell'esito delle elezioni) in base a princìpi non sempre manifestati e non sempre chiari e, quindi, non in linea con il principio costituzionale che riconosce ai cittadini il «diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» (articolo 49 della Costituzione).
      L'elettore, espropriato del voto di preferenza, è stato di fatto considerato un cittadino di seconda categoria, una persona incapace di compiere scelte autonome responsabili per la migliore gestione della cosa pubblica, un soggetto bisognoso di tutela, che «deve» totalmente delegare la scelta dei suoi rappresentanti ad un terzo (il partito o il movimento) che la farà, a modo suo, per lui. Con la ulteriore conseguenza che si otterranno effetti contrari a quelli che la reintroduzione del sistema proporzionale voleva conseguire. Il cittadino elettore, infatti, anziché sentirsi più vicino alle istituzioni potendo votare, nell'ambito di una coalizione, il partito o il gruppo politico che più lo rappresenta, si sentirà sempre più estraneo in quanto non soltanto non viene fatto partecipare alla scelta del candidato, salvo che non faccia parte del ristretto vertice dell'apparato, ma non potrà neanche scegliere tra i diversi candidati della lista, in quanto questi saranno «inesorabilmente» eletti secondo l'ordine scelto dal partito. A tale stato di cose può, quindi, porsi rimedio, ad avviso dei proponenti, soltanto reintroducendo il voto di preferenza. Questo è l'obiettivo che la presente proposta di legge vuole conseguire. Si è voluto lasciare inalterato l'impianto del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nella versione risultante dalle modificazioni di cui alle leggi n. 47 del 2005 e n. 270 del 2005, apportando soltanto poche correzioni, peraltro, nella maggior parte «collaudate», perché ispirate (anche nella forma) all'originaria versione del testo unico. La proposta di legge non tocca i punti fondamentali della riforma del 2005, come i collegamenti tra le liste, la indicazione del capo della forza politica, il metodo di attribuzione dei seggi, prevedendo, unicamente, con modesti ritocchi, privi di qualsiasi aggravio per l'erario, la possibilità per il cittadino elettore di esprimere il voto di preferenza. Di conseguenza, l'attribuzione dei seggi ai candidati inclusi nelle liste non avverrà più secondo l'ordine progressivo della lista in cui il candidato è collocato per volere dell'apparato, ma in base alla «cifra individuale» e cioè al numero dei voti validi presi nel collegio dal candidato.
      Sarà, quindi, nuovamente vivo l'interesse al confronto e alla competizione, allo scambio franco di opinioni, alla partecipazione, alla conoscenza dei problemi locali e nazionali su cui si basa la politica. Per rendere più comprensibile il testo dell'articolato si è preferito, anche quando la modifica del precedente testo consisteva nell'aggiunta di poche parole, riportare l'intero comma o l'intero articolo. Passando ad un esame più analitico, si rappresenta che il testo della proposta è costituito da due soli articoli (il secondo contiene le disposizioni sull'entrata in vigore della legge). L'articolo 1 è composto da un solo comma, suddiviso in più lettere.
      A tale riguardo si sottolinea che:

          1) la lettera a), inserendo il comma 2-bis dell'articolo 4 del testo unico, prevede il diritto dell'elettore di attribuire due preferenze. Si è ritenuto di indicare due preferenze in modo da consentire ai candidati di svolgere una campagna elettorale comune con riduzione delle relative spese, fermo restando, ovviamente, il limite stabilito dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

          2) le lettere b) e c) contengono modifiche formali al testo degli articoli 31 e

 

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58 del testo unico per consentire, materialmente, l'espressione delle preferenze;

          3) la lettera d) precisa che le preferenze possono essere espresse soltanto per i candidati compresi nella lista votata. Di particolare rilevanza politica è il secondo periodo del secondo comma introdotto nell'articolo 59 del testo unico, in quanto, prevedendosi che la preferenza debba essere espressa anche quando si intenda attribuirla ai primi della lista, si è voluto escludere ogni «rendita» derivante dalla posizione occupata nella lista;

          4) la lettera e) introduce l'articolo 59-bis, che riproduce l'articolo 60 del testo unico, abrogato dall'articolo 3 della legge n. 277 del 1993. Tale articolo, rispetto alla versione «originale» (quella del testo unico del 1957 al momento della sua emanazione), è stato in misura molto modesta modificato per disciplinare le modalità di esercizio del voto di preferenza ed i casi in cui tale voto e lo stesso voto di lista, possono essere dichiarati nulli o inefficaci;

          5) la lettera f) sostituisce l'articolo 68, che è stato completamente riscritto al fine di inserire nel procedimento di spoglio delle schede anche il riferimento al voto di preferenza contenuto nei commi 1 e 2 dell'articolo, abrogati dall'articolo 6, comma 25, della legge n. 270 del 2005;

          6) le lettere g), h), i) ed l) fanno riferimento ad alcuni articoli del testo unico ai quali sono state apportate modificazioni di natura formale per adeguarli al reintrodotto voto di preferenza;

          7) la lettera m) e la lettera n) prevedono rispettivamente la determinazione della cifra individuale di ogni candidato e la formazione della graduatoria dei candidati. La prima operazione è di particolare importanza perché sulla sua base viene determinato l'ordine della graduatoria prevista dall'articolo 83, comma 5-bis, sulla cui base si procede, poi, all'assegnazione dei seggi ai candidati (articolo 84);

          8) la lettera o), sostituendo l'articolo 84 del testo unico, disciplina il procedimento da seguirsi da parte dell'Ufficio centrale nazionale per l'assegnazione dei seggi alle liste e per l'individuazione dei candidati eletti, sia nella ipotesi più comune, quando il numero dei candidati compresi nella lista è superiore al numero dei seggi assegnati alla lista stessa, sia nell'ipotesi inversa in cui i candidati della lista non siano in numero sufficiente per coprire il numero dei seggi a questa assegnati;

          9) la lettera p), con la sostituzione del comma 1 dell'articolo 86 del testo unico, indica le modalità di scelta per la copertura di un seggio rimasto vacante per un qualsiasi motivo. Modalità che ovviamente non possono prescindere dall'utilizzazione della graduatoria indicata alla lettera n).

 

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